Il nesso di causa è un giudizio e non una prova! Spesso qualcuno lo dimentica usando violenza alla razionalità. Asfaltato anche il concetto della preponderanza delle evidenze

Forse è giunta l’ora di riflettere un po’ di più sul concetto di nesso di causa, non solo affinché venga rispettata la giustizia, ma anche perché, altrimenti, si rischia di lasciare delle pericolose “scie chimiche velenose” inquinanti.
Prima di addentrarci nel caso che ha stimolato questa mia riflessione si vuole ricordare che questa deriva dalla dannata confusione interpretativa della sentenza del luglio 2017 (che si allega) sull’onere probatorio a carico del danneggiato e dal c.d. contrasto apparente, evidenziato dal bravissimo Cons. rel. Scoditti della III sez. della Cass. Civ. e poi recepito acriticamente da alcuni giudici Giudici della stessa Corte e da altri di prime cure.

Prima di entrare nel merito della sentenza da “criticare” (Cass. 16828/18) vorrei citare il buon Cons. Rossetti in una sua recente sentenza (4024/2018) dove così si esprime sul nesso di causa:

  1. Il nesso di causa tra un condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile.
  2. La ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto.
  3. Ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause.
  4. Così, ad esempio, se il crollo di un immobile potesse astrattamente essere ascritto solo a sette possibili cause, tra loro alternative, una delle quali probabile al 40%, e le altre sei al 10%, la prima dovrebbe ritenersi “causa” del crollo, a nulla rilevando che le sue probabilità statistiche di avveramento fossero inferiori al 50%, e quindi “improbabili” per la sola statistica”.

A queste regole dettate dalla saggezza giuridica e anche medico legale si desidera aggiungere come il nesso di causa sia un giudizio e non una prova, o meglio, il nesso di causa è un giudizio sulle prove formatesi nelle more della causa.

Ma entriamo nel merito della sentenza e sintetizziamo i fatti come riportati in essa:

” il (OMISSIS) la piccola D. si trovava presso il nido della clinica (OMISSIS) quando, di prima mattina, si verificò un “episodio di cianosi” qualificata come “intensa” e “riferita”;

“circa sei mesi dopo, nel giugno 2000, si riscontrò una “emisindrome destra” attribuibile a “piccolo esito in parte glicolico in parte malacico al livello di corona radiata centro semiovale di sinistra da riferirsi a esito su verosimile base ipossico ischemica (come documentato anche la risonanza magnetica)”;

“la cartella clinica presenta vistose lacune poichè in particolare non dà atto dell’orario di insorgenza dell’episodio di cianosi, nè della sua durata, nè dell’identità dell’operatore, sicchè è impossibile delineare i precisi contorni del preteso fatto lesivo;

“i dati obiettivi – ossia “pH al limite dell’alcalosi con bicarbonati normali (23,6 mmol/L) e pCO2 bassa” – che furono riscontrati qualche ora più tardi possono certo considerarsi spia di iperventilazione, ma non sono sufficienti per inferirne univocamente che si fosse in presenza di un fenomeno compensatorio atto a eliminare un eccesso di CO2 causato da ipossiemia grave con cianosi “intensa”;

“gli episodi di cianosi ab ingestis sono frequenti nei neonati e perciò prevedibili; nessun intervento d’urgenza si imponeva alla luce di tali accertamenti”.

Gli attori, nel ricorso, sostenevano quanto riportato di seguito:

“…Lamentano, in tale prospettiva, che il primo giudice non ha riferito correttamente ciò che il primo collegio peritale aveva concluso, dal momento che quest’ultimo, pur non censurando l’operato dei sanitari, aveva posto in dubbio, non escludendola però, la sussistenza del nesso di causa tra l’episodio di cianosi occorso in terza giornata di vita e le lesioni cerebrali riscontrate sei mesi dopo. Rilevano inoltre che non sono stati in alcun modo, nè dalla convenuta nè tantomeno dai c.t.u., avanzate alternative ipotesi esplicative dell’emiparesi diagnosticata alla bambina sei mesi dopo la nascita.

3. Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalle omissioni, vuoti temporali e carenze nella tenuta della cartella clinica.

Rilevano, in sintesi, che, come stigmatizzato nella relazione del secondo collegio peritale, non si sa nulla di quanto accaduto nella mattina del terzo giorno di vita della neonata, “se non quanto -minimizzante – ha riportato un’entità sconosciuta ad una mano altrettanto sconosciuta che lo ha approssimativamente appuntato in cartella clinica” e che tale grave lacuna incide anche sull’accertamento dell’incidenza causale dell’episodio, che il primo collegio non aveva escluso ma sulla quale anzi aveva rilevato l’esistenza di “alcuni elementi di dubbio”…

…Si tratta di considerazioni medico legali, esposte alle pagg. 22-26 del ricorso, volte a sostenere la sussistenza del nesso causale in questione e che possono così riassumersi: a) è soddisfatto il criterio cronologico: essendo le lesioni obiettivamente documentate sin dall’immediatezza e particolarmente manifeste sin dal sesto mese di vita; b) è soddisfatto anche il criterio di esclusione di altre cause, non essendo emersi altri fattori eziopatogenetici, nè antecedenti, nè simultanei, nè sopravvenuti; c) il fatto che nel corso dei primi sei mesi di vita non fu rilevato alcun problema non può escludere il nesso di causa tra evento e lesioni neurologiche, occorrendo considerare che “la condizione neuro-patologica della piccola D. è stata caratterizzata, fin dalla sua insorgenza, da un disturbo della motricità dell’emisoma destro, associato a problematiche del linguaggio”, derivandone che tale condizione poteva “emergere clinicamente e in maniera significativa solo allorquando venivano raggiunte le prime tappe dello sviluppo psicomotorio, con inizio di movimenti finalisti ed evoluzione del linguaggio dalla lallazione alle bisillabe”; d) sul fatto che la condotta neonatologica di cui sopra sia stata astrattamente idonea a provocare la lesione neurologica non possono sussistere dubbi, considerata sia la potenziale idoneità neurolesiva dell’episodio di cianosi intensa, sia il ruolo svolto nella sua produzione dall’ipotizzabile ritardo con cui si giunse all’osservazione del neonato”.

Le risposte dei Giudici della Suprema Corte ai motivi di ricorso degli attori devono essere considerate ragionevoli per alcuni punti, ma, secondo lo scrivente, irragionevoli sotto il seguente concetto espresso in sentenza e ripreso perfettamente dalla sentenza Scoditti:

“… A sostegno dell’opposta tesi dedotta a fondamento della censura, i ricorrenti richiamano l’enunciazione del principio di diritto secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l’attore danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza del contratto e l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno (Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 577; v. anche Cass. 30/09/2014, n. 20547; 12/12/2013, n. 27855; 21/07/2011, n. 15993).Si tratta, però – come è stato chiarito (v. Cass. n. 18392 del 2017, cit., alla quale si rimanda per una più compiuta illustrazione dei passaggi logici presupposti dalle affermazioni di principio che qui di seguito verranno ribadite) – di contrasto apparente con il principio di diritto sopra richiamato in quanto la causa cui tali precedenti fanno riferimento non è quella della fattispecie costitutiva della responsabilità risarcitoria dedotta dal danneggiato, ma quella della fattispecie estintiva dell’obbligazione opposta dal danneggiante”.

Riprendendo l’estratto della sentenza Rossetti sul nesso di causa surriportata e applicandola al seguente caso si può concludere come segue:

  • nella storia clinica della neonata si parla di colpa in vigilando dei sanitari neonatologi che in cartella, a motivo della negligente tenuta, non hanno descritto le situazioni della bambina per un cospicuo numero di ore;
  • i due collegi peritali non escludono tassativamente il nesso di causa tra evento cianotico ipossico intenso e lesioni neurologiche, ma esprimono solo dubbi sulla evoluzione clinica negativa (ossia non evidente) di tali lesioni cerebrali nei successivi sei mesi di vita;
  • i collegi peritali non evidenziano le possibili cause etiopatogenetiche alternative del danno lamentato dal danneggiato.

Ergo, l’attore ha provato il contratto, il maggior danno, il nesso di causa astrattamente idoneo a procurare il danno lamentato, ma i Giudici della suprema corte affermano che il nesso di causa è incerto e quindi la domanda va respinta sul “solito” supposto che incombe sul danneggiato provare il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria che in questo caso non è stato provato.

Allora, come si è spiegato precedentemente, il contrasto “apparente” sostenuto dai giudici di legittimità non è affatto apparente, ma legato esclusivamente al principio di diritto secondo cui il danneggiato deve provare “l’inadempimento qualificato del debitore, in astratto idoneo a procurare il danno lamentato”.
Nella fattispecie esiste una verità rispetto alle ipotesi teoriche non dimostrate, ossia che la cianosi intensa potrebbe costituire la causa del danno lamentato (criterio della possibilità scientifica), mentre i convenuti non hanno provato il fatto estintivo dell’obbligazione opposta dal danneggiante (cause/concause esterne che escludono il nesso di causa in astratto adeguato).

Riprendendo il prezioso e logico ragionamento sul nesso di causa espresso dal Cons. Rossetti mi viene voglia di sollecitare i medici forensi (medici legali e non) di prestar maggior cura alla qualità delle loro affermazioni perché potrebbero, come in questo caso, arrecare danni ingiusti ai cittadini danneggiati. E certamente, questa, non è cosa buona e giusta!

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA SENTENZA N. 18392/2017

 

Leggi anche:

CAUSA EZIOLOGICA INCERTA O MANCANZA DI NESSO CAUSALE?

ATTO MEDICO E DANNO AL PAZIENTE: IL NESSO È QUELLO ASTRATTAMENTE IDONEO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui