Separazione, secondo la Cassazione se la donna va via viola obbligo di convivenza, a meno che non dimostri giusta causa

La Cassazione ha dato ragione ad un ex marito con la sentenza n. 25966/2016: se la moglie lascia il tetto coniugale, l’addebito della separazione è automatico, a meno che non dimostri che all’origine della decisione ci sia stata una giusta causa.

In questo modo la Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’appello, che aveva respinto la domanda di addebito della separazione all’ex moglie proposta dall’uomo in quanto “per la pronuncia di addebito della separazione è necessaria non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio – ma pure – quella di uno stretto rapporto di causalità tra tale violazione e l’elemento della intollerabilità della convivenza”.

Ma la Cassazione rivede la decisione. Nel caso oggetto, per la Cassazione trovandosi di fronte all’allontanamento dalla casa coniugale, è automatica la “violazione dell’obbligo di convivenza” con consequenziale addebito al coniuge che ha abbandonato l’abitazione. “Viene meno in tal senso – si legge nell’ordinanza – da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza”.

Si legge infatti nella sentenza: “diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.

Alla donna rimane, quindi, una sola chance per smentire tale visione ed evitare l’addebito: provare di fronte ai giudici del rinvio, la “giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per dare vita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione”.

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